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Statuto "DIABHALL GROUP POGLIANO" 1996

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA


Con la seguente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge si conviene e stipula quanto segue:


ART.1


E' costituita tra i sigg.ri:

Giuliani Silvano– Selmi Alessandro – Marchi Evaristo – Marchi Riccardo

l'Associazione denominata:

DIABHALL GROUP POGLIANO

ART.2

L'associazione ha unica sede in Pogliano Milanese Via Dante nr.7

ART.3

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici e di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportiva e ni particolare quella motociclistica.

ART.4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione sono costitutiti da:

  1. tassa di ammissione dei soci,

  2. contributo annuale dei soci,

  3. eventuali altri contributi di qualsiasi altro genere

  4. eventuali introiti di manifestazioni sportive e sottoscrizioni volontarie

ART.5

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione, e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto speciale.

ART.6

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

Giuliani Silvano – Presidente

Marchi Evaristo – vice presidente

Guin Morena – Consigliere segreterio

Selmi Alessandro – Consigliere cassiere

Consiglieri: Marchi Riccardo, Pelloggia Samantha, Cappello Giordana, Moroni Laura e Russo Gerardo

Pogliano Milanese, 07 Agosto 1996


Firme (vedi scansione)



STATUTO SOCIALE

ART.1

E' costituita l'Associazione denominata “DIABHALL GROUP POGLIANO” con sede in Pogliano Milanese – via Dante n.7

ART.2

L'associazione è apartitica e non ha fini politici e di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportiva motociclistica (assistenza a gare ciclistiche, manifestazioni varie per la raccolta di fondi a scopo benefico). Essa non aderisce ad alcuna federazione motociclistica o altra Associazione.

ART.3

Il patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

ART.4

Le entrate sono costituite da:

  1. tasse di ammissione dei soci;

  2. contributi annuali dei soci;

  3. contributi di qualsiasi altro genere;

  4. eventuali introiti di manifestazioni sportive e di sottoscrizioni

ART.5

L'esercizio finanziario chiude il 30 Giugno di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, e contemporaneamente il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ART.6

Soci della Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali. Coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

ART.7

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la tassa di ammissione e la quota annuale di cui all'art.4 lett. A e B del presente statuto.

ART.8

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consigliodirettivo.


ART.9

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  1. Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, dannno vita alla Associazione;

  2. Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota annuale stabilita dalla Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea.

  3. Soci sostenitori: coloro che oltre alle tasse di ammissione ed annuale versano ulteriori contributi volontari.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio.

ART.10

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi della Associazione medesima.

ART.11

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo, la indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

La perdita della qualità di socio, qualsiasi sia la ragione per la quale essa avviene, non da' diritto ad alcun rimborso, ne di quote associative ne di eventuali fondi di cassa.


segue a pag. 2

pag. 2 dello Statuto della Associazione “DIABHALL GROUP POGLIANO”


ART.12

Organi dell'Associazione sono:

  1. Assemblea generale dei soci

  2. Consiglio direttivo

ART.13

L'Assemblea generale viene convocata dal consiglio direttivo (con le modalità che riterrà più opportune) nei trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario (Art. 5 Statuto) per deliberare:

  1. sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione

  2. sulle modifiche dello Statuto sociale

  3. sulla elezione del Presidente

  4. sull'ammontare della quota d'ammissione e della quota annuale

  5. sullo scioglimento della associazione

  6. sull'eventuale scioglimento e rielezione del Consiglio direttivo.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con i versamenti. Non è ammesso farsi rappresentare per delega.

Le Assemblee sono regolarmente e validamente costituite in prima convocazione e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C. Sono altresì validamente costituite e deliberanti in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ed, in sua mancanza, da un socio eletto dalla Assemblea stessa.

Delle riunioni si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario e da almeno un socio intervenuto.

ART.14

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e viene rieletto dall'assemblea dei soci alla scadenza del suo mandato. E' composto dal Presidente che e' anche Presidente dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi, dal vice presidente e da altri 3 consiglieri.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti su tutte le questioni di sua competenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.15

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, può essere deliberato solo dalla Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. Tale patrimonio dovrà comunque essere devoluto in beneficenza ad Ente od Associazione da nominare.

ART.16

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.


(firme dei soci)


 
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